|
TITOLO PRIMO
Costituzione - Sede - Scopo - Colori Sociali - Patrimonio
Art. 1
Il Club Canottieri Roggero di Lauria a.s.d. è un’Associazione sportiva di tipo dilettantistico ed amatoriale, fondata nel 1902, con sede legale in Palermo, Mondello Valdesi, Viale delle Palme n. 20, che ha lo scopo di promuovere l’insegnamento, la pratica e lo sviluppo degli sport nautici riconosciuti dal C.O.N.I.
Promuove inoltre attività di natura sportiva riconosciute dal C.O.N.I. , sociali, culturali e ricreative per i Soci.
L’Associazione ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.
Art. 2
I colori del Sodalizio sono l'azzurro e il bianco, il guidone Sociale è formato da un triangolo isoscele diviso in due campi da una linea mediana parallela alla base: il campo azzurro, con al centro una stella bianca a cinque punte, è quello dal lato della base, l'altro campo è bianco con al centro una stella azzurra a cinque punte.
Art. 3
Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà immobiliari, dal materiale nautico e sportivo, dai mobili e oggetti di arredamento, dagli oggetti d'arte, dai premi conquistati per meriti sportivi, Sociali e culturali, dai proventi ordinari e straordinari e da quanto altro il Club possa a qualsiasi titolo possedere o acquisire.
L'esercizio Sociale dura un anno e va dall' 1 gennaio al 31 dicembre.
TITOLO SECONDO
I Soci – Categorie - Anzianità.
Art. 4
Chiunque abbia la capacità di obbligarsi in conformità al Codice Civile e che risponda alle caratteristiche richieste dal seguente Art. 5, può chiedere l'Associazione secondo le prescritte modalità.
Può anche richiederla chi abbia compiuto i dodici anni di età, purché la domanda di Associazione sia firmata anche da un genitore, o da chi ne fa legalmente le veci, che assume per ciò i doveri previsti dal presente Statuto.
Art. 5
L'aspirante Socio deve essere interessato alla pratica sportiva e possedere un elevato senso di lealtà, moralità, onestà e Socialità.
Art. 6
Le domande di Associazione, con eccezione di quelle relative a figli minorenni di Soci, dovranno essere presentate da due Soci, i quali abbiano maturato una ininterrotta anzianità di almeno quattro anni quali Soci Ordinari e che conoscano personalmente il candidato.
I Soci firmatari garantiscono le qualità morali del futuro Socio.
Art. 7
I Soci appartengono alle seguenti categorie:
a) Soci Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni e sono state ammessi a far parte del Club con votazione favorevole dell'organo preposto a deliberarne l’ammissione ed abbiano assolto gli obblighi connessi all'Associazione. Passano automaticamente a questa categoria i Soci Juniores al compimento della maggiore età.
b) Soci Benemeriti: sono quei Soci che con la loro opera abbiano contribuito efficacemente allo sviluppo del Club o che abbiano conseguito, con i colori Sociali, risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale; inoltre, sono di diritto proclamati Soci Benemeriti quei Soci che abbiano maturato cinquanta anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari.
c) Soci Fondatori: sono coloro che appartengono a questa categoria ai sensi delle norme statutarie precedenti. I Soci appartenenti a tale categoria mantengono la loro qualifica a vita, senza che questo dia origine a diritti diversi da quelli previsti in questo Statuto per tutti i Soci; essi fanno parte di una categoria ad esaurimento.
d) Soci Onorari: sono coloro che vengono proclamati tali dall’Assemblea Ordinaria perché hanno acquisito eccezionali meriti verso il Club o eminenti titoli di prestigio personale nel campo morale, sportivo, culturale. La votazione avverrà a scrutinio segreto, così come previsto dall’art. 33, comma 3° dello Statuto, e occorre la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.
e) Soci Juniores: sono i giovani, di età compresa tra i sedici anni e la maggiore età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all'Associazione.
f) Soci Ragazzi: sono i giovani, di quattordici e quindici anni d’età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all'Associazione.
g) Soci Allievi: sono i giovani, di dodici e tredici anni d’età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all'Associazione.
Art. 8
Le obbligazioni dei Soci sono: la tassa di ammissione, le quote annuali di Associazione e le eventuali contribuzioni o quote straordinarie o supplementari.
Art. 9
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote annuali di Associazione.
I Soci Benemeriti, proclamati dopo il 22 maggio 2005, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione nella misura del 30% di quanto stabilito per i Soci Ordinari.
Tutti i Soci, senza distinzione di categoria, con la sola esclusione dei Soci Onorari, sono comunque tenuti al pagamento di eventuali quote o contribuzioni, straordinarie o supplementari, nella misura deliberata dagli Organi istituzionali del Club.
Art.10
I Soci che, per motivi di studio o di lavoro, debbano temporaneamente eleggere il loro domicilio o la loro residenza in altra sede, in modo tale da non consentire loro di frequentare con regolarità il Club, possono fare richiesta scritta di essere considerati Soci assenti, allegando idonea e probante documentazione.
In caso di accettazione della domanda il Socio assente pagherà la quota annuale nella misura ridotta determinata dagli Organi istituzionali del Club.
Art.11
L'anzianità dei Soci è determinata dalla data della loro ammissione alla categoria dei Soci Ordinari.
Art.12
Gli Atleti sono coloro i quali, pur non essendo Soci, praticano una disciplina sportiva fra quelle indicate dal Club e che, essendo tesserati con il Club, si obbligano a frequentare per l'anno Sociale in corso gli allenamenti loro riservati e a partecipare con i colori Sociali alle competizioni selezionate dal Club.
Gli Atleti sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Deputato agli sport.
TITOLO TERZO
Ammissione o nomina dei Soci - Dimissioni da Socio
Art.13Tutte le domande di ammissione o di nomina per le diverse categorie di Soci dovranno essere presentate al Deputato Segretario che accertata, con l’ausilio del personale di segreteria, la rispondenza delle domande stesse alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti, le potrà proporre per la votazione agli Organi competenti per categoria.
Art.14
Le domande di Associazione proposte dal Deputato Segretario per la votazione, dovranno restare esposte nell’apposita bacheca dei locali Sociali, a disposizione dei Soci, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi affinché i Soci possano eventualmente informare per iscritto il Consiglio Direttivo delle ragioni che potrebbero rendere non gradita l’appartenenza del candidato al Club. Trascorso detto periodo il Consiglio Direttivo procede direttamente per quanto attiene alla delibera di ammissione di quei candidati che risultano essere figli minorenni di Soci. Per quanto attiene, invece, agli altri candidati fissa la data per la votazione dell’Assemblea Speciale.
Art.15
L'ammissione dei Soci, proposta dal Consiglio Direttivo,è deliberata dall'Assemblea Speciale con maggioranza di voti favorevoli che superi i 4/5 del numero dei votanti. La votazione sarà valida a condizione che vi partecipino almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
La seduta dell' Assemblea Speciale resterà aperta per non meno di otto ore durante le quali si procederà alla votazione con voto segreto.
Ogni votante deve intervenire personalmente alla seduta per la votazione ed apporre la firma di presenza sull'apposito registro dei verbali, prima dell'esercizio del voto.
Trascorso il tempo stabilito, il Deputato Segretario, assistito da due Soci scrutatori, facenti parte dell'Assemblea Speciale, ma non del Consiglio, e nominati dal Presidente, procederà allo scrutinio redigendo relativo verbale.
Il Collegio, come sopra costituito, decide inappellabilmente sulla validità dei voti e garantisce della validità dei risultati della votazione.
Nel caso non si raggiungesse la maggioranza necessaria per la regolare costituzione dell’Assemblea, il Consiglio riconvocherà l'Assemblea che procederà ad una nuova votazione.
Art.16
L'Assemblea Speciale, su proposta motivata del Consiglio o di un gruppo di almeno trenta Soci facenti parte della stessa Assemblea Speciale, può nominare Soci Onorari e Soci Benemeriti con votazione alla quale partecipino almeno un terzo dei componenti e che risulti favorevole con la maggioranza dei 4/5 del numero dei votanti.
Art.17
Il Socio, a qualunque categoria appartenga, continua a far parte del Sodalizio fino a che non comunichi le sue dimissioni con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale.
I Soci delle categorie paganti, anche se dimissionari, restano comunque obbligati al pagamento dell’intera quota annuale in corso e delle eventuali quote suppletive o straordinarie già maturate all’atto delle dimissioni.
Art.18
Il Socio dimissionario perde ogni diritto acquisito e, nel caso di una sua nuova richiesta di ammissione, sarà considerato a tutti gli effetti come nuovo Socio.
Pagina 1 di 10 - Tutte le pagine
< Prec. Succ. > |